É stata pubblicata sulla G.U. 19.7.2024, n. 168 la Legge 4.7.2024, n. 104 con la quale sono state introdotte importanti novità normative che riguardano tutti gli Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS).
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 3.8.2024 e dovrebbero essere applicabili “dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione’’ ovvero dal Bilancio 2025.
OBBLIGHI DI REDAZIONE E DI DEPOSITO DEL BILANCIO
Nella nuova formulazione dell’articolo 13 comma 2 del Dlgs 117/2017 si prevede che:
“Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 13 con il quale si dispone che:
“per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.
Per rendere più chiare e comprensibili le novità proviamo a sintetizzarle in uno schema:
Ricavi / rendite / proventi / entrate comunque denominate | Enti del Terzo Settore (ETS) | Modalità redazione bilancio |
pari o inferiori a € 60.000 | tutti | Rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata |
superiori a € 60.000 e fino a € 300.000 | con personalità giuridica | Bilancio ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (ordinario) |
privi di personalità giuridica | Rendiconto per cassa | |
superiori a € 300.000 | tutti | Bilancio ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (ordinario) |
La norma introduce un’importante distinzione tra enti con personalità giuridica e privi di personalità giuridica.
In assenza di personalità giuridica il limite per l’opzione del Bilancio nella forma del rendiconto di cassa viene innalzato da 220.000 euro a 300.000 euro.
Mentre nel caso di Enti con personalità giuridica detto limite si riduce a 60.000 euro, passando dagli attuali 220.000 a 60.000 euro.
DEPOSITO DEL RENDICONTO/BILANCIO E MODIFICHE AL RUNTS
Viene inoltre modificato il comma 3 dell’art. 48, D.lgs. n. 117/2017, dove si prevede che rendiconti e bilanci debbano essere depositati al RUNTS non più entro il 30 giugno di ogni anno, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Resta, invece, confermato che entro 30 giorni da ciascuna modifica delle informazioni comunicate al RUNTS, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti relativi.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e degli aggiornamenti nel rispetto dei predetti termini, l’Ufficio diffida l’Ente ad adempiere all’obbligo in un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’Ente è cancellato dal Registro.
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO
Come per il bilancio, la norma modifica le soglie previste per la nomina dell’organo di controllo.
Si ricorda che solo nel caso delle Fondazioni del Terzo settore l’organo di controllo deve essere sempre nominato indipendentemente dalle soglie.
Mentre in tutti gli altri casi la nomina è obbligatoria quando per 2 esercizi consecutivi siano superati almeno 2 dei limiti di seguito riportati.
Nello schema evidenziamo nella colonna di destra i NUOVI limiti e in quella di sinistra quelli vecchi:
Art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 |
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Ante Legge n. 104/2024 |
Post Legge n. 104/2024 |
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. |
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
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NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI
Anche in questo caso vengono modificate le soglie previste per al nomina dell’organo di revisione.
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 |
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Ante Legge n. 104/2024 |
Post Legge n. 104/2024 |
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. |
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. |
ALTRE NOVITA’ NORMATIVE DI INTERESSE
- Votazione Elettronica o per Corrispondenza: la nuova norma stabilisce la possibilità per l’associato di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e di esprimere il proprio voto mediante mezzi elettronici, anche se non espressamente previsto nello statuto. Mentre, per la votazione per corrispondenza rimane obbligatorio che la stessa sia prevista espressamente dallo statuto.
- Numero massimo dipendenti: in materia di Associazioni di Promozione sociale l’art. 36 D.Lgs. n. 117/2017, prevede che il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari ovvero al 20% (in precedenza 5%) del numero degli associati. Resta salvo che l’attività di una APS deve essere effettuata rispettando la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati così come previsto dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.
- Presentazione domanda di iscrizione al RUNTS: la norma ha introdotto la possibilità che l’iscrizione al RUNTS venga effettuata non solo dal Legale Rappresentante dell’Ente ma anche da un soggetto delegato (es. commercialista).