Con la riforma dello sport (L.86/2019 e successive integrazioni) viene ribadito che i collaboratori amministrativo-gestionali, ovvero coloro che svolgono attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta della cassa, tenuta della contabilità (non in modo professionale) non sono lavoratori sportivi.
Quindi, tale attività potrà essere riconducibile o ad un rapporto di lavoro autonomo o ad uno subordinato.
Che implicazioni ha tutto questo? Vediamole in dettaglio:
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (dipendente o assimilato)
- si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato;
- non si applica la presunzione delle 18 ore come per i lavoratori sportivi;
- non è obbligatorio che il collaboratore sia tesserato.
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
- la prestazione deve essere esercitata in modo autonomo (ovvero senza vincolo di subordinazione);
- sarà dovuto il pagamento dell’INAIL (l’importo del premio sarà stabilito da apposito decreto Ministeriale ancora da emanare);
- ai fini previdenziali troverà applicazione l’agevolazione di cui al Dlgs 36/21, ovvero l’assoggettamento ad aliquota contributiva solo per la parte di compenso eccedente i primi cinquemila euro; inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione sarà dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo;
- la contribuzione previdenziale dovuta sarà suddivisa per due terzi a carico dell’associazione e per un terzo a carico del collaboratore.
Si ritiene che un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale, anche se costituito come collaborazione coordinata e continuativa sia compatibile con altro rapporto eventuale di lavoro sportivo.
Anche agli enti del terzo settore (iscritti al registro delle attività sportive e che svolgono come attività di interesse generale quella sportivo-dilettantistica) potranno applicare quanto previsto in materia di collaboratori amministrativo-gestionali.